E legittimo per una società disporre l'invio delle fatture
attraverso sistemi telefax? Quali sono gli oneri da adempiere?
La fattura è lo strumento intorno al quale è imperniato l'intero
funzionamento dell'imposta sul valore aggiunto, essendo chiamata ad
assolvere sia ad esigenze di carattere formale che sostanziale.
Il documento operativamente assolve e legittima l'esercizio della rivalsa
e della detrazione d'imposta, assicurando la neutralità impositiva nei
confronti di quanti non debbano essere incisi dal tributo, mentre
garantisce in fase di accertamento, il controllo delle operazioni
realizzate, ancorando e limitando l'onere probatorio dell'Amministrazione
finanziaria e del contribuente.
L'obbligo di fatturazione sussiste per ogni singola operazione, e incombe
sulla generalità dei soggetti passivi che siano chiamati ad effettuare
operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (art. 21 D.P.R. n.
633/1972).
L'art. 21, quarto comma, del D.P.R. citato, dispone che la fattura deve
essere emessa, in duplice esemplare, dal cedente o dal prestatore del
servizio. Si differenzia l'autofattura, ai sensi dell'art. 17 del medesimo
D.P.R., che viene emessa in un "unico" esemplare dal cessionario
o committente, essendo il cedente-prestatore un soggetto non residente
senza stabile organizzazione in Italia e privo di rappresentante fiscale
nel territorio dello stato.
L'emissione della fattura è inscindibilmente legata al momento
d'effettuazione dell'operazione (art. 6, D.P.R. n. 633/1972), e quindi
strettamente riconnessa alla consegna o spedizione dei beni (art.
21). I termini utilizzati dal legislatore evidenziano come il dettato
normativo assuma a parametro di riferimento i tradizionali mezzi di
sviluppo del commercio, presupponendo l'esistenza di atti documentali.
Conseguentemente, ai fini della risoluzione del quesito posto, occorre
chiarire in che accezione debba essere inteso e interpretato il precetto
di cui all'art. 21, del D.P.R. n. 633/1972, anche in considerazione delle
esigenze di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di
contabilizzazione, varianti in concomitanza al grado d'evoluzione
raggiunto dall'informatizzazione dei servizi.
Pertanto, è necessario acclarare in che termini l'aver ricondotto
"l'emissione" della fattura alla "consegna" o
"spedizione" possa inficiare l'uso da parte del contribuenti di
tecnologie che sfuggono, "nell'immediato", dall'utilizzo di
documenti cartacei.
L'Amministrazione finanziaria, pur non disconoscendo che l'attuale
formulazione del menzionato art. 21, nell'usare espressioni quali
"consegna" o "spedizione" faccia riferimento alla
trasmissione di documenti tradizionalmente ipotizzabili (R.M. 30 aprile
1986, n. 360879), ha ritenuto valida la trasmissione di fatture
mediante un servizio di posta elettronica, basato sull'utilizzazione della
rete pubblica di telecomunicazioni (R.M. 19 luglio 1988, n. 571134),
accomunandovi sia il ricorso a procedure informatizzate aventi a oggetto
un collegamento elettronico con concomitante stampa della fattura presso
la società cedente o fornitrice del servizio e la cessionaria o
committente (R.M. 30 luglio 1990 n. 4502017), pur con l'intervento di un
terzo che mettendo a disposizione la propria rete s'interpone tra
emittente e destinatario del documento (R.M. 30 novembre 1990, n. 451163,
ivi), sia l'eventuale fatturazione in nome e per conto del cedente (R.M. 5
agosto 1994, n. VI-12-2605).
Con R.M. 4 luglio 2001, n. 107/E , l'uso è stato esteso ad un sistema
combinato, fondato sull'impiego congiunto del telefax e di un
supporto informatico, in osservanza del dettato normativo di cui
all'art. 21, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 (per le prestazioni di
servizi).
In ogni caso la trasmissione deve avvenire nel rispetto dei termini
sanciti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972; di conseguenza, il cedente e
il cessionario sono obbligati alla stampa e alla conservazione delle
fatture su supporto cartaceo, atteso che tutt'oggi non è possibile
l'archiviazione dei documenti su supporti magnetici e la conseguente
distruzione degli originali.
Ciò sarà ipotizzabile solo a seguito di uno specifico intervento
legislativo che prescriva l'eventuale facoltà di distruzione degli
originali dei documenti archiviati (R.M. 7 settembre 1998, n. 135/E).
I soggetti interessati sono obbligati a registrare le fatture secondo le
disposizioni degli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, puntualizzando
che la fattura si considera emessa al momento della trasmissione
tramite fax e si intende ricevuta nel momento in cui il messaggio
fax é ricevuto dal destinatario (R.M. n. 107/E/2001).
a cura di Loredana Bracchitta e Giuseppe Di Sera
Fonte: Azienda & fisco- Quindicinale di attualità e pratica
tributaria, Ipsoa Editore